Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
Approfondimenti
I richiedenti di nazionalità straniera, il cui stato civile non risulti definito nel sistema anagrafico della popolazione residente, dovranno consegnare la dichiarazione e un'attestazione consolare rilasciata dalle autorità competenti del paese di origine, che ne certifichi lo stato libero.
L'attestazione per essere accettata dovrà essere tradotta e legalizzata in Prefettura. Sono esenti dall'obbligo di legalizzazione gli Stati aderenti alla Convenzione di Londa del 7/06/1968.
Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.
La dichiarazione di convivenza può essere presentata nel Comune di residenza insieme alla dichiarazione di residenza o successivamente per le coppie che si formeranno con la coabitazione. Per le coppie già residenti e stabilmente conviventi la dichiarazione può essere presentata in qualsiasi momento.
I conviventi di fatto potranno chiedere al Comune la certificazione anagrafica di convivenza che dovrà contenere i dati contrattuali registrati nelle schede anagrafiche.
Una volta ricevuta la dichiarazione, il Comune verifica entro 45 giorni se la coppia rispetta i requisiti stabiliti dalla Legge 20/05/2016, n. 76 e accerta la stabile coabitazione all'indirizzo dichiarato.